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La convenzione

 

con l'Archivio di Stato

 
 
 

Il Dott. Salvatore PARISI, reggente dell’Archivio di Stato di Siracusa ed il prof. Enzo Papa, Presidente della Società Siracusana di Storia Patria che stipula la presente convenzione in forza di specifico mandato dell'Associazione che rappresenta, convengono, presso la Sede dell'Archivio di Stato di Siracusa, sito in Via Tucidide 24, quanto segue nel disciplinare di cui al presente articolato, per il cui miglior intendimento si premette quanto segue: con lettera del 27 ottobre 1993 prot. n. 127, la Società Siracusana di Storia Patria richiedeva tramite la Direzione dell’Archivio di Stato di Siracusa alla Direzione Generale degli Archivi di Stato di poter fruire dei nuovi locali dell'Archivio di Stato di Siracusa per l'eventuale attività culturale trasferendo altresì la propria biblioteca; con lettera n. 9983 del 27 novembre 1993 la Direzione Generale degli Archivi di Stato esprimeva il suo «nulla osta, in linea di massima, . . . a che codesto Istituto (Archivio di Stato Siracusa) dia ospitalità all'Ente Culturale specificato in premessa (Società Siracusana di Storia Patria), nei limiti indicati... sempre che ciò non pregiudichi il regolare andamento del servizio e non comporti oneri o responsabilità per questo Ministero. Al riguardo dovrà essere stipulata apposita convenzione, di cui si prega sottoporre bozza a questo Ufficio Centrale, prima di procedere alla firma».
Con nota n. 3895 del 7 aprile 1994 la Direzione Generale degli Archivi di Stato nel «prendere atto dello schema di convenzione... consigliava ... di integrarlo con una espressa di esonero dell'Amministrazione, oltre che da oneri finanziari, da eventuali responsabilità»; della superiore prescrizione si faceva letterale menzione all'art. 8 per come dal disciplinare; con nota infine del 22 giugno 1994 prot. n. 5530 a firma del Direttore Generale degli Archivi di Stato «si esprime l'avviso che lo schema di convenzione sottoposto all'esame di questo Ufficio Centrale sia conforme alle indica-zioni di cui alla nota di pari oggetto prot. 113895 del 7 aprile u.s.», in esecuzione di quanto premesso si conviene il seguente disciplinare:  

 
 

Art. 1
L’Amministrazione degli Archivi di Stato consente alla Società Siracusana di Storia Patria di usare la sede dell' Archivio di Stato di Siracusa, per i soli locali di Via Tucidide n. 24, limitatamente per la attività convegnistica e per i periodici impegni del Consiglio Direttivo o dell' Assemblea. E’ tassativamente precluso l'uso dell' immobile per qualsiasi altra attività culturale che veda l'Associazione impegnata quale " sponsor" o "patrocinante" o a qualsiasi altro titolo.
 
Art. 2
La Società Siracusana di Storia Patria, ogni qualvolta dovrà accedere ai locali, preavviserà per iscritto non meno di 24 ore prima il Direttore dell'Archivio di Stato, il quale, compatibilmente alle esigenze dell'Istituto darà l'autorizzazione.
 
Art. 3
L’Associazione, nello spirito dell'art. 39 del D.P.R. 3 settembre 1963 n. 1409, depositando presso l'Archivio di Stato il proprio Archivio e l'annessa Biblioteca, ne consentirà la fruizione, salvo i limiti, a quanti, dipendenti degli Archivi od utenti, ne facciano richiesta. Il Direttore dell'Archivio di Stato assegnerà a tal fine ed a suo giudizio un idoneo spazio entro l'Istituto disciplinando, sulla base delle disposizioni vigenti, la fruizione dei sopraccennati beni. Le spese relative al trasporto dell'Archivio e della Biblioteca saranno a carico dell' Associazione.
  
Art. 4
L’uso dei locali sarà limitato alle parti dove saranno allogati i libri, (antisala della sala di studio) alla sala di studio, ai locali d'accesso ed ai servizi igienici annessi al settore. E’ escluso tassativamente l'uso del telefono per il servizio in uscita. E’ consentito a richiesta l'accesso ad altri servizi od attrezzature, previa valutazione discrezionale del Direttore dell'Archivio di Stato, a condizione che gli oneri conseguenti siano a totale ricaduta dell' Associazione.
 
Art. 5
Per l'uso della Biblioteca saranno rispettati gli orari dello Archivio di Stato. Per quanto riguarda l'attività culturale si fa riferimento all'art. 2. Non è consentito all'Associazione richiedere le chiavi d'accesso ai locali, nella considerazione che l'Amministrazione si riserva la vigilanza ed il controllo sul servizio a mezzo del proprio per-sonale che provvederà personalmente a tutte le operazioni di apertura e chiusura.
 
Art. 6  
L’Associazione provvederà a sue spese alle operazioni di pulizia necessarie per l'uso dei locali in occasione dell'attività convegnistica.
  
Art. 7
Per qualsiasi problema non disciplinato nel presente regolamento l'Associazione presenterà regolare istanza scritta alla Direzione dell'Archivio di Stato che si riserva discrezionale valutazione ed accederà alla richiesta compatibilmente alle esigenze di servizio ed in ogni caso a costo zero.
 
Art. 8
L’Amministrazione degli Archivi di Stato e la Società si riservano di interrompere in qualsiasi momento l'uso dei locali a loro insindacabile giudizio. L’Amministrazione avrà comunque cura di preavvisare l' Associazione con almeno un anno di anticipo, fatte salve esigenze di forza maggiore.
 
Art. 9
L'Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali, per la concessione dei locali, è esonerata da qualsiasi onere finanziario e da qualsivoglia responsabilità per danni in relazione alla presenza di quanti, accedendo ai locali in forza della presente convenzione, potranno ricevere o provocare, a qualsivoglia titolo, danni a se stessi o ad altri. E’ esclusa altresì qualsiasi responsabilità per danni ai beni di proprietà dell'Associazione, tranne che la responsabilità non possa ricondursi ad una comprovata «culpa in vigilando» nell'ambito dei compiti istituzionali generali dello Istituto.
  
Art. l0
Successivamente alla stipula, la presente scrittura non sarà esecutiva se non dopo approvazione del competente Ufficio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.   
 
Siracusa, 10 gennaio 1995  

       Dott. Salvatore Parisi                                                         Prof Enzo Papa

La presente convenzione è stata approvata con nota n.608 del 31 gennaio l995 della Direzione Generale degli Archivi di Stato del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

 

 
 
 
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