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LO
STATUTO
(Approvato dall' Assemblea generale dei Soci del 30
Marzo 1963 e modificato dalla Assemblea generale del 20 Dicembre 1968 e del 15
Dicembre 1971)
Art.1
- Art.2-
Art.3 -
Art.4
- Art.5 -
Art.6 -
Art.7
- Art.8 -
Art.9 -
Art.10
- Art.11 -
Art.12 -
Art.13
- Art.14 -
Art.15 -
Art.16
- Art.17 -
Art.18 -
Art.19
- Art.20 -
Art.21
ART.1. - La Società Siracusana di Storia Patria ha
lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza della storia di Siracusa.
ART.2. - Essa si propone:
a)
curare gli studi storici su Siracusa;
b)
ricercare, raccogliere ed illustrare documenti e monumenti relativi alla
storia di Siracusa e promuoverne la tutela e la conservazione;
c)
pubblicare un periodico dal titolo: «Archivio Storico Siracusano» e
monografie su Siracusa, la sua storia ed i suoi monumenti;
d)
indire adunanze, conferenze, convegni e corsi di studio; bandire concorsi
e promuovere visite ai monumenti.
Può essere oggetto di studio la storia di altre
città e regioni quando essa abbia relazione con la storia di Siracusa.
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ART.3. - La Società ha sede in Siracusa. Possono
far parte della Società le persone e gli enti pubblici e privati che ne
facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo ed accettino il presente
Statuto.
ART 4. - La Società si compone di Soci ordinari,
di Soci benemeriti e di Soci onorari. È Socio ordinario chi corrisponde la
quota annua fissata dall'Assemblea: benemerito chi, oltre alla quota annua.
versa il contributo straordinario determinato dall'Assemblea; onorario chi si
sia distinto nelle lettere, nelle arti, nelle scienze e particolarmente negli
studi storici. La nomina di Socio onorario è deliberata dell' Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo.
ART.5. - Tutti i Soci costituiscono l'Assemblea
della Società. hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche
sociali, di intervenire alle adunanze generali e a tutte le attività culturali,
di frequentare la biblioteca della Società, di ricevere gratuitamente un
esemplare del periodico, di fruire per le altre pubblicazioni e per tutte le
iniziative culturali della Società delle agevolazioni deliberate dal Consiglio
Direttivo.
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ART.6. - La Società è retta da un Consiglio
Direttivo eletto dall' Assemblea e composto di undici membri.
ART.7. - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno
un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere, un
Bibliotecario.
ART 8. Il Consiglio Direttivo attua il programma
della Società ed amministra i fondi sociali, esprime motivato parere
sull'ammissione, sulla sospensione e sull'espulsione dei Soci, può, secondo la
natura dei lavori da svolgere, costituire apposite commissioni, nomina il
Direttore responsabile ed i membri del Comitato di Redazione del periodico.
ART 9. - Il Presidente della Società ha la
rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti
sociali e promuove ogni attività di intesa con il Consiglio Direttivo. I
Vicepresidenti, in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente
nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.
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ART. l0. - Il Comitato di Redazione del periodico
cura la pubblicazione dell'«Archivio Storico Siracusano», di monografie e di
studi sulla storia di Siracusa o su materie ad essa attinenti e collabora con il
Consiglio Direttivo nello svolgimento dei programmi culturali. Il Presidente
della Società è Presidente del Comitato di Redazione. Il Direttore
responsabile del periodico, nominato dal Consiglio Direttivo, è membro di
diritto del Comitato di Redazione e può essere invitato a partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
ART.11. - La durata di tutte le cariche sociali è
triennale. I membri uscenti possono essere rieletti. Nel corso del triennio
verranno sostituiti, secondo l'ordine dei voti riportati in sede di elezione i
membri la cui collaborazione sia venuta a mancare.
ART.12. - Il Consiglio Direttivo delibera la
convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci una volta 1'anno nel mese di
gennaio e quella straordinaria tutte le volte che ne ravviserà la opportunità.
L'Assemblea dei Soci può essere convocata su richiesta sottoscritta da almeno
un decimo dei Soci. L' Assemblea dei Soci delibera sui conti di gestione, sul
bilancio di previsione e sull'andamento generale della Società,
sull'ammissione, sulla sospensione, sull'espulsione e sulla decadenza dei Soci.
Le sedute di seconda convocazione dell'Assemblea non potranno essere tenute
nella stessa giornata di quelle della prima convocazione.
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ART.13. - Le sedute degli organi sociali sono
valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei
componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nei casi di parità decide -
se palese - il voto del Presidente. Le deliberazioni riguardanti persone devono
essere adottate a voto segreto.
ART.14. - L'Assemblea elegge un Collegio di
revisori dei conti. composto di tre membri effettivi, e presieduto dal più
anziano di età, col compito di controllare annualmente la gestione finanziaria
della Società e di riferirne all'Assemblea. L'Assemblea altresì elegge due
membri supplenti.
ART.15. - Il patrimonio della Società è
costituito dal capitale fruttifero, dal fondo editoriale, dalla biblioteca. dai
beni mobili ed immobili. dai crediti e dai residui della Cassa, nonché da
L.250.000 (duecentocinquantamila) in Buoni del Tesoro e relativa rendita.
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ART.16. - Le entrate ordinarie sono costituite
dalle rendite del capitale fruttifero, dalle quote dei soci benemeriti ed
ordinari, dai contributi fissi dello Stato, della Regione Siciliana e di altri
enti, dai proventi della vendita delle pubblicazioni edite dalla Società. Le
entrate straordinarie sono costituite da contributi ed elargizioni provenienti
in via straordinaria e saltuaria da parte di amministrazioni pubbliche, enti e
privati.
ART.17 - L'attività finanziaria è regolata dal bilancio annuale.
ART.18. - Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate
dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno
un quinto dei Soci. La deliberazione è valida se le proposte conseguono il voto
favorevole di almeno due terzi dei Soci.
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ART.19. - Lo scioglimento della Società dovrà essere deliberato
dall'Assemblea dei Soci. È necessario il voto di almeno tre quarti dei Soci. In
tal caso i beni della Società saranno destinati alla Biblioteca Comunale di
Siracusa.
ART.20. - Il regolamento per l'applicazione degli articoli del presente
Statuto sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo alla Assemblea dei Soci entro
un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.
ART.21. - Per quanto non specificatamente indicato nel presente Statuto
valgono le norme in materia vigenti del Codice Civile.
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